IL MATTINO
Con l'ordinanza 104 di oggi
23.12.2020 - 13:08
Foto di repertorio
Nei giorni 28-29-30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2020 per tutto il territorio comunale: il divieto assoluto di asporto di sole bevande alcoliche e superalcoliche a decorrere dalle ore 11:00 sino alle ore 6:00 del giorno successivo. Le norme, fissate dall'Ordinanza sindacale n. 104 del 23 dicembre 2020, valgono anche per i distributori automatici
Ulteriore stretta del sindaco di Foggia, Franco Landella, per le feste di Natale. È di oggi l'ordinanza n. 104 con cui fissa ulteriori restrizioni, soprattutto per evitare gli assembramenti possibili con i tradizionali aperitivi baraonda delle feste. Ecco le norme contenute.
«Nei giorni 19, 20, 25, 26 e 27 dicembre 2020, 1, 2, 3 5 e 6 gennaio 2021 per tutto il territorio comunale, ad integrazione dei divieti già previsti dal DPCM 3 dicembre 2020: per tutti gli esercizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, pizzerie, rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie) il divieto di asporto di bevande alcoliche e superalcoliche già a decorrere dalle ore 11:00; per i distributori automatici h24 di alimenti e bevande il divieto assoluto di erogazione di bevande alcoliche e super alcoliche già a partire dalle ore 11:00 sino alle ore 06:00 del giorno successivo.
Nei giorni 24 e 31 dicembre 2020, per tutto il territorio comunale, ad integrazione dei divieti già previsti dal DPCM 3 dicembre 2020: la chiusura al pubblico per tutte le attività di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, pizzerie, rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie) con divieto di asporto di alimenti e bevande a decorrere dalle ore 11:00 del 24 dicembre 2020 e del 31 dicembre 2020 fino alle ore 06:00 rispettivamente del 25 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 (fatte salve le eccezioni previste dal DPCM del 3 dicembre 2020 per la ristorazione con consegna a domicilio, nonché per le attività di ristorazione negli alberghi e nelle altre strutture ricettive, limitatamente ai servizi erogati in favore dei propri clienti che siano ivi alloggiati ed esclusivamente con servizio in camera); la chiusura dei distributori automatici h24 di alimenti e bevande già a decorrere dalle ore 11:00 del 24 dicembre 2020 e del 31 dicembre 2020 fino alle ore 06:00 rispettivamente del 25 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021; la chiusura degli esercizi commerciali al dettaglio già dalle ore 17:00, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole.
Nei giorni 28-29-30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2020 per tutto il territorio comunale: il divieto assoluto di asporto di sole bevande alcoliche e superalcoliche a decorrere dalle ore 11:00 sino alle ore 6:00 del giorno successivo per tutti gli esercizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, pizzerie, rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie e per i distributori automatici h24 di alimenti e bevande».
LE SANZIONI PER I TRASGRESSORI
«La sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 4 comma 1 del D.L. 25 marzo, n. 19 convertito in legge n. 35/2020, da euro 400,00 ad euro 1.000,00 e con le sanzioni accessorie ivi contemplate.
Gli esercizi commerciali per i quali venga accertata la violazione delle disposizioni di cui alla presente ordinanza saranno assoggettati alla chiusura temporanea con obbligo di non proseguire l’attività con conseguente segnalazione al Prefetto per l’adozione del provvedimento di chiusura ad 5 a 30 giorni».
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