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Tachipirina e vigile attesa, corsi e ricorsi tra Tar e Consiglio di Stato. Il punto di Grimaldi: «Aspettavo il ricorso, altrimenti Speranza si sarebbe dovuto dimettere»

I fatti: il 15 gennaio il Tar del Lazio annulla la Circolare del ministero della Salute recante 'Gestione domiciliare dei pazienti con infezione da Sars-Cov-2' aggiornata al 26 aprile 2021. Il dicastero presenta ricorso all’organo di appello della giustizia amministrativa. Il Consiglio di Stato sospende la sentenza del Tar e con decreto cautelare depositato mercoledì specifica che la circolare ministeriale contiene 'raccomandazioni' e non 'prescrizioni'

Tachipirina e vigile attesa, corsi e ricorsi tra Tar e Consiglio di Stato. Il punto di Grimaldi: «Aspettavo il ricorso, altrimenti Speranza si sarebbe dovuto dimettere»

Erich Grimaldi

Erich Grimaldi, avvocato e presidente dell'Ucdl, che con la collega Valentina Piraino ha portato avanti il ricorso e la lunga battaglia legale - raggiunto telefonicamente - fa il punto della situazione e precisa subito: «Non è stato annullato il provvedimento del Tar. È solo un decreto cautelare che ha sospeso l’efficacia della sentenza rimandando tutto all’udienza del 3 febbraio»


Ad oggi non vi è alcun vincolo circa l’esercizio del diritto-dovere del medico di medicina generale di scegliere in scienza e coscienza la terapia migliore «laddove i dati contenuti nella circolare sono semmai parametri di riferimento circa le esperienze in atto nei metodi terapeutici a livello anche internazionale». Ma i medici di base sono stati ufficialmente vincolati nella loro discrezionalità terapeutica? O hanno avuto libertà di scelta e un margine di movimento con il supporto di alcune 'raccomandazioni' ministeriali? Grimaldi fa il punto della situazione: «Il Consiglio di Stato con questo decreto cautelare - senza la presenza delle parti e con la difesa del solo appellante (che sarebbe il ministero) - ha preso in considerazione la nota senza le nostre difese rimandate al prossimo 3 febbraio. Il neoeletto presidente Frattini ha considerato il contenuto della circolare non come delle prescrizioni ma come delle semplici raccomandazioni. Però - dice Grimaldi - in una circolare con delle indicazioni di fare o non fare, non utilizzare o non prendere, di fatto si stanno dando delle prescrizioni altrimenti si impedisce ad un professionista di prescrivere dei farmaci che viceversa, in base alla propria esperienza potrebbe prescrivere poichè ritenuti utili per il paziente Covid a domicilio. Pertanto - tuona Grimaldi - sono raccomandazioni e linee guida o prescrizioni?». E ancora, altro nodo da sciogliere: sono vincolanti o non sono vincolanti? «In base a questo ragionamento - prosegue Grimaldi - i medici che hanno seguito le linee guida - che non si chiamano linee guida ma raccomandazioni - e non erano quindi vincolanti, potrebbero non essere coperti dalla legge Bianco Gelli e quindi in caso di paziente che si è aggravato con paracetamolo e vigile attesa chi è responsabile? Il medico? Senza la copertura delle Legge Bianco Gelli?». E quindi per Grimaldi è spontanea una riflessione: «Gli Ordini che hanno intrapreso provvedimenti verso i medici che hanno utilizzato altri strumenti, altri farmaci per curare il paziente Covid a casa, cosa contestano? Se ci sono linee guida che non vincolano, il problema non si pone, ciascun medico agisce in scienza e coscienza e prescrive la terapia che ritiene più opportuna. Precisando che il medico di base conosce la storia clinica del proprio assistito, eventuali allergie, lo stato di salute complessivo e la sussistenza di patologie pregresse». «Le polmoniti interstiziali - affermò mesi addietro il dottor. Nino Pignataro, medico del gruppo Ucdl, presieduto proprio da Grimaldi - le abbiamo sempre curate prima del Covid con antinfiammatori, antibiotici ed eventualmente cortisonici. Molti medici hanno paura, non somministrano le terapie giuste perché dovrebbero farlo disobbedendo alle linee guida del Ministero assumendosene la responsabilità, noi lo facciamo e ci godiamo la soddisfazione più bella e più grande: il benessere dei nostri pazienti. Ci limitiamo - sosteneva fieramente Pignataro - a fare la nostra professione come da giuramento. Curiamo la gente che ne ha bisogno. Lo facciamo gratis, senza alcun interesse, a fronte di tante speculazioni sulla pandemia». Grimaldi prosegue la propria battaglia: «Per non esagerare con i tecnicismi è comunque necessario rilevare l’articolo 590 sexies del codice penale, dice che la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida, per questo anche se il medico ha la libertà di agire come vuole, in emergenza Covid, rischierebbe di risponderne penalmente in caso di morte del paziente e quindi la linea di demarcazione è molto sottile». La ratio della legge Bianco Gelli è che i servizi sanitari siano sicuri e non arrechino pregiudizio ai pazienti. Nel caso in cui un paziente dovesse essere danneggiato da un trattamento inappropriato il Ssn dovrebbe naturalmente risponderne e risarcire i danni da 'malasanità'.

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