IL MATTINO
Ambiente
14.03.2022 - 08:39
Il deputato foggiano del M5S Giorgio Lovecchio all'incontro
Lovecchio chiede, con un'interrogazione parlamentare a risposta scritta, un intervento risoluto al Ministro della transizione ecologica Cingolani, al Ministro della salute Speranza, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Patuanelli
IL TESTO DELL'INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
«ll decreto legislativo n. 36 del 2003, all'articolo 2, comma 1, lettera g), definisce la discarica come area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno. Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno; secondo quanto si apprenderebbe da alcune testate giornalistiche del 22 febbraio 2022, sarebbero state rinvenute nei terreni di un'azienda abbandonata in agro di Cerignola, ma a pochissimi chilometri da Stornarella, tonnellate di rifiuti abbandonati, una vera bomba ecologica pronta a scoppiare; già nell'aprile 2014 le indagini dell'inchiesta denominata «Blackland» della Direzione distrettuale antimafia barese avevano portato a scoprire trecentomila tonnellate di rifiuti vari e d'origine ospedaliera nel Cerignolano (arrivati soprattutto dal Casertano e dal Salernitano) seppelliti vicino a una diga, vicino a un importante sito archeologico di Ordona e nelle campagne di Apricena; con la Linea di azione L6 sono definiti i contributi necessari per la «Standardizzazione dei procedimenti per la messa in sicurezza permanente/bonifica di discariche ai criteri dettati dalla Commissione europea per la conclusione dei procedimenti nei casi non conformi alla direttiva sui rifiuti»; l'articolo 22, comma 7-ter, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, istituisce all'interno del sito istituzionale del Ministero della transizione ecologica, un'apposita sezione con il titolo «Discariche abusive», dove sono riportate le seguenti informazioni: a) l'elenco delle discariche abusive oggetto di condanna ovvero l'elenco aggiornato semestralmente dalla Commissione europea e inviato al Governo italiano; b) l'ammontare della multa forfetaria e delle multe semestrali comunicate dalla Commissione europea al Governo italiano; c) l'attuazione del procedimento di rivalsa, di cui al comma 9-bis dell'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, a carico delle amministrazioni responsabili delle violazioni che hanno determinato le sentenze di condanna; d) lo stato delle bonifiche aggiornato ad ogni semestre successivo alla sentenza; e) le risorse finanziarie impegnate per ogni discarica abusiva oggetto della sentenza, in quanto utilizzate dal commissario straordinario di cui al presente articolo; il codice dell'ambiente prevede, all'articolo 255, comma 1, che la condotta di abbandono di rifiuti o deposito incontrollato di rifiuti o di immissione degli stessi nelle acque superficiali o sotterranee costituisce un illecito amministrativo punito con sanzione pecuniaria, mentre all'articolo 256, comma 2, stabilisce che le medesime condotte qualora compiute da titolari di imprese o da responsabili di enti integrano un reato contravvenzionale punito alternativamente con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o dell'ammenda da 2.600 a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi oppure congiuntamente con arresto e ammenda di uguale entità se si tratta di rifiuti pericolosi; l'articolo 256, comma 3, del codice dell'ambiente sanziona chiunque, privato o imprenditore, realizza o gestisce una discarica non autorizzata con la pena congiunta dell'arresto da sei mesi a due anni e dell'ammenda da 2.600 a 26.000 euro se nella discarica vengono smaltiti solo rifiuti non pericolosi e con la pena congiunta dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da 5.000 a 50.000 euro se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi».
Per queste ragioni, Lovecchio chiede di sapere: «se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti esposti; quali iniziative urgenti i Ministri, per quanto di competenza, intendano adottare al fine di intraprendere percorsi volti alla maggiore tutela del territorio nonché definire misure di prevenzione finalizzate alla condivisione della cultura del rispetto dell'ambiente; se i Ministri interrogati non reputino necessario adottare iniziative normative per prevedere ulteriori strumenti sanzionatori nei confronti di chi commette reati di inquinamento, di qualsiasi natura ed entità»
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