IL MATTINO
Verso le urne
20.03.2026 - 16:07
Si chiude, in un clima di composta ma intensa partecipazione civile, la campagna elettorale relativa al referendum sulla giustizia in programma per il 22 e 23 marzo. Un appuntamento che, lungi dal configurarsi quale mero esercizio consultivo, assume i contorni di una verifica sostanziale dell’architettura costituzionale che presidia l’equilibrio tra i poteri dello Stato. Nel corso delle ultime settimane, il dibattito pubblico ha progressivamente abbandonato i registri della contesa politica ordinaria per attestarsi su un terreno di marcata tecnicità, ove categorie giuridiche quali indipendenza, terzietà e funzione giurisdizionale sono divenute oggetto di un confronto serrato e, per molti versi, inedito nel panorama mediatico nazionale. A offrire una lettura diacronica del
fenomeno è l’avvocato Clemente Delli Colli, vicepresidente della Camera penale distrettuale di Basilicat, il quale, sentito dal Mattino, ha sottolineato come l’attuale stagione referendaria non possa essere isolata dal contesto storico-giuridico in cui si inscrive: «L’ordinamento giudiziario italiano», osserva, «è il prodotto di una stratificazione normativa e interpretativa che trova il suo fondamento nella Costituzione repubblicana. Tuttavia, l’evoluzione delle prassi applicative ha condotto a una progressiva emersione di criticità, in particolare con riferimento alla distinzione tra le funzioni requirenti e giudicanti, la cui contiguità ordinamentale genera talune frizioni sistemiche». Secondo la lettura dell’avvocato Delli Colli, la questione non si esaurisce in una scelta tecnica contingente, ma affonda le proprie radici in una traiettoria storica che precede la stessa stagione costituzionale. L’avvocato richiama, in chiave evocativa alla domanda «questa esigenza di riforma da dove nasce?», che«“l’assetto vigente all’epoca dell’Unità d’Italia, quando le carriere tra giudicante e requirente risultavano già strutturalmente distinte, in coerenza con una concezione della giurisdizione che postulava la distanza tra chi accusa e chi giudica come garanzia primaria di imparzialità. Tale separazione, lungi dall’essere un’innovazione, costituirebbe dunque un dato originario dell’ordinamento». Tuttavia, questa opzione, storicamente comprensibile nel contesto post-bellico, avrebbe progressivamente generato una sovrapposizione tra funzioni ontologicamente distinte. Da qui l’impostazione duale e a seguito dell’interrogativo sulla spaccatura prospettata per e nella magistratura ordinaria, Delli Colli afferma: «Se il pubblico ministero è parte processuale, seppur qualificata, e il giudice è soggetto terzo chiamato a decidere, allora non solo le carriere non possono restare indistinte, ma neppure possono condividere identici percorsi di selezione e, soprattutto, un medesimo organo di governo». L’Avvocato, rafforzando, prosegue: «In questa prospettiva, il Consiglio superiore della magistratura, concepito come presidio di autonomia, finirebbe per operare su un corpo unitario che tale, nella sostanza funzionale, non è più. La sua natura di organo di alta amministrazione , competente in materia di nomine, progressioni e disciplina, verrebbe così a interagire con una realtà già divisa nei fatti, ma non riconosciuta nella forma». Sul medesimo versante argomentativo si inscrive la posizione dell’avvocata Sarah Zolla, presidente della Camera penale distrettuale di Basilicata, la quale si pone in linea di continuità sistematica con l’impostazione delineata, condividendone i presupposti teorici e le implicazioni ordinamentali. In particolare, Zolla valorizza la necessità di «un intervento riformatore necessario volto a ricondurre a coerenza il rapporto tra funzione requirente e funzione giudicante, ritengo che l’attuale assetto unitario non sia più idoneo a garantire, in termini pienamente percepibili, il principio di terzietà. In tale prospettiva, la separazione delle carriere viene configurata non già come opzione discrezionale, bensì come sviluppo logicamente conseguente alla diversità ontologica dei ruoli. Tappa obbligata per una nuova era della giustizia italiana affermando una terzietà sostanziale ora con una veste meramente formale. Con la separazione delle carriere si prevede formazione tecnica sulla ricerca della prova», il referendum rappresenta dunque «non già censura, bensì un tentativo di riallineamento tra dato formale e realtà sostanziale», configurandosi come «momento di sintesi tra tradizione costituzionale ed esigenze di adeguamento». Zolla insiste su un punto centrale del dibattito: «La credibilità della giurisdizione si fonda anche sulla percezione esterna di equidistanza. Formalizzare assetti che garantiscano una netta distinzione funzionale significa rafforzare la fiducia dei consociati nell’imparzialità del giudice, senza intaccare l’autonomia dell’ordine giudiziario». Una posizione, la sua, che interpreta il referendum come strumento di razionalizzazione dell’esistente, piuttosto che di innovazione radicale. Di segno opposto è l’analisi di Giuliana Scarano, segretario generale della Funzione pubblica della Cgil, che al quesito circa il modello alternativo che si propine per ridurre l’inefficienza senza compromettere garanzie, risponde richiamando l’attenzione su un profilo ritenuto dirimente: «La carenza di un supporto empirico adeguato alle modifiche prospettate secondo la posizione espressa, la riforma non inciderebbe in alcun modo sulla riduzione dei tempi della giustizia né sulle sue inefficienze. Per affrontare davvero questi problemi, si sostiene, sarebbe stato necessario investire risorse nel sistema giudiziario, colmando le gravi carenze di organico». Scarano evidenzia un rischio sistemico: «Sul piano istituzionale si critica il rischio di alterare l’equilibrio tra i poteri dello Stato. In particolare, lo sdoppiamento del Csm, il sorteggio dei suoi membri e l’istituzione di un’Alta corte disciplinare potrebbero, secondo questa visione, compromettere l’autonomia e l’indipendenza della magistratura. Un sistema giudiziario meno indipendente rischierebbe di diventare più condizionabile dal potere esecutivo». Il voto del 22 e 23 marzo si configura, pertanto, come un passaggio di rilievo non soltanto normativo, ma anche simbolico: un momento in cui il corpo elettorale è chiamato a esprimersi sulla direzione futura della giustizia, tra esigenze di riforma e tutela dell’assetto vigente. Qualunque sarà l’esito, esso contribuirà a ridefinire i termini del dibattito giuridico e istituzionale, confermando come la giustizia continui a rappresentare uno dei nodi centrali della democrazia costituzionale.
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