Cerca

ultime notizie

Multificio di Varco d’Izzo, il Comune di Potenza frana in appello: autovelox approvato ma non omologato

Verbali su verbali, record a Potenza: un giro da 3,7 milioni trainato dal 'multificio' di Varco d'Izzo

Torna a far discutere il famigerato occhio elettronico situato sulla SS 7 Var/B (“Basentana”), al km 466+745, nella località Varco d’Izzo, all’ingresso est di Potenza. Il limite di velocità imposto in quel tratto è di 70 km/h, mentre immediatamente prima e dopo, sulla stessa strada extraurbana secondaria, il limite torna ai consueti 90 km/h. Molti cittadini si sono sentiti fin dal principio vessati da quello che definiscono senza mezzi termini un “multificio”, più che uno strumento di sicurezza stradale. Per le casse comunali di Potenza, infatti, l’autovelox di Varco d’Izzo si è rivelato un vero e proprio pozzo di San Patrizio: tra agosto 2022 e il 16 dicembre dello stesso anno sono state elevate circa 50 mila sanzioni, per un incasso stimato di oltre 7 milioni di euro. Il dato più recente, relativo al 2024, mostra un leggero calo ma resta comunque impressionante: 34.550 contestazioni, con introiti effettivi attorno ai 4,5 milioni di euro. Numeri che alimentano la percezione diffusa, tra gli automobilisti e le associazioni dei consumatori, che il dispositivo serva più a fare cassa che a garantire la sicurezza stradale. Un autovelox che è stato al centro delle polemiche anche durante la campagna elettorale per le recenti elezioni comunali, sia a destra che a sinistra ma ad oggi non si sono registrate grandi novità.

Proprio un cittadino multato ha ritenuto di impugnare il verbale intraprendendo una battaglia legale con il Comune di Potenza. Il Tribunale del capoluogo lucano, con una decisione destinata ad aprire tanti interrogativi non solo tra gli addetti ai lavori ma anche tra le associazioni dei consumatori, ha confermato che gli autovelox privi di omologazione ministeriale non possono essere utilizzati per accertare le violazioni dei limiti di velocità. La sentenza, pronunciata dal Tribunale di Potenza il 10 ottobre 2025 (n. 4028/2023 R.G.), ha rigettato l’appello del Comune di Potenza contro un cittadino residente nel Materano, confermando integralmente la decisione del Giudice di Pace che aveva già annullato la multa per eccesso di velocità.

Tutto nasce da una sanzione elevata all'automobilista in quel di Varco d'Izzo per il presunto superamento dei limiti di velocità su una strada comunale. Il verbale era stato redatto sulla base di rilevazioni effettuate da un dispositivo Project Automation K53800_SPEED, approvato dal Ministero delle Infrastrutture ma non omologato. L’automobilista, tuttavia, aveva contestato la validità dell’accertamento, sostenendo che l’apparecchio fosse sprovvisto dei requisiti di legge. Il Giudice di Pace gli aveva dato ragione e ora anche il Tribunale di Potenza, in appello, conferma quella decisione.

Il Tribunale ha ribadito un concetto chiave: approvazione e omologazione non sono la stessa cosa. Come ricordato nella sentenza, l’articolo 142, comma 6, del Codice della Strada, e l’articolo 192 del suo regolamento di esecuzione (D.P.R. 495/1992) prevedono due procedure distinte. L’omologazione – sottolinea anche il giudice di appello – è un passaggio tecnico e amministrativo che garantisce la piena affidabilità e precisione dello strumento. L’approvazione, invece, è solo un passaggio preliminare, insufficiente a legittimare le rilevazioni automatiche della velocità.

“È illegittimo l’accertamento eseguito con apparecchio ‘autovelox’ approvato ma non debitamente omologato”, si legge nella motivazione, “atteso che la preventiva approvazione dello strumento non può ritenersi equipollente all’omologazione ministeriale prescritta dall’art. 142 del Codice della Strada”.

La decisione del Tribunale di Potenza si inserisce in un solco giurisprudenziale sempre più netto. Richiamando recenti pronunce della Corte di Cassazione (tra cui le sentenze n. 3335/2024, n. 10505/2024, n. 12924/2025 e n. 26521/2025), il Giudice di Appello ha evidenziato come solo gli strumenti omologati dal Ministero dei Lavori Pubblici o dal Ministero delle Infrastrutture possano essere impiegati per sanzionare gli automobilisti. Il pronunciamento del Tribunale di Potenza rafforza un principio di legalità e di garanzia per gli automobilisti.

"Anche il Tribunale di Potenza, Giudice d.ssa Volpe, che ha esaminato la vicenda in funzione di Giudice di Appello al gravame proposto dal Comune di Potenza (difeso da un avvocato esterno del foro di Roma), conferma l’orientamento del Giudice di Pace di Potenza, in questo specifico caso del Giudice d.ssa Consiglia Potenza, il quale aveva annullato nel 2023 l’onerosa sanzione inflitta, in uno alla sospensione della patente, ad un dirigente d’impresa materano, già cliente di questo studio, diretto a Napoli e che era incappato nell’autovelox in discorso ivi installato poche settimane prima. Ebbene, sia in prime cure che in appello, è stabilito che non è configurabile alcuna equiparazione tra l’omologazione e l’approvazione del dispositivo, con ciò ritenendolo illegittimo in assenza della prima. Orientamento, questo, che ha poi trovato, medio tempore, conforto finanche in Cassazione, a partire dalla nota ord. n. 10505 del 2024, poi via via confermato sino ad una recentissima sentenza dello scorso 1° ottobre. V’è da aggiungere che altri Tribunali, tra cui Bologna con una pronuncia dello scorso luglio, sono stati di diverso avviso, ritenendo valida la sola approvazione, e, se non erro, lo stesso Tribunale di Potenza si era precedentemente espresso in tal senso", dichiara l'avvocato Valerio Di Palma contattato dalla redazione.

Commenta scrivi/Scopri i commenti

Condividi le tue opinioni su Il Castello Edizioni e Il Mattino di Foggia

Caratteri rimanenti: 400

edizione digitale

Sfoglia il giornale

Acquista l'edizione